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Regolamento di Sezione Sezione

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

REGIONE LIGURIA

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI SANREMO


Per facilitare la ricerca, ogni articolo del presente Regolamento è raggiungibile con un link





Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Sanremo, costituita il 26 gennaio 1966 sulla base del disposto dello Statuto Sociale, del suo Regolamento di attuazione e del Regolamento del Comitato Regionale Ligure come unità locale di coordinamento dei soci dell'Associazione, ha sede in Sanremo.
Scopi della Sezione sono:

  1. Riunire a scopi scientifici e culturali prescindendo da qualsiasi questione di carattere commerciale, industriale, religioso o politico i radioamatori soci dell' A.R.I. aventi abituale dimora in zona di competenza territoriale della Sezione stessa, ovvero altri, abitualmente dimoranti in Liguria, che abbiano fatto specifica richiesta di appartenervi, giusto quanto stabilito dallo Statuto e dal suo Regolamento applicativo.
  2. Incrementare studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove.
  3. Costituire un centro informazioni tecniche a disposizione degli aderenti.

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Art. 2 - COMPETENZE

Le competenze territoriali della Sezione sono quelle fissate alla sua costituzione dal C.R.L.
Esse possono essere mutate a seguito della creazione di altre Sezioni ovvero per venir meno di altre esistenti.
Allo stato la competenza territoriale corrisponde ai seguenti Comuni:
Badalucco, Bajardo, Carpasio, Ceriana, Cipressa, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

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Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito da quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo Statuto della Associazione e suo Regolamento applicativo.
I Soci o terze persone possono concedere in uso gratuito temporaneo alla Sezione beni di qualsiasi specie, che non fanno parte del patrimonio di Sezione e che saranno restituiti a richiesta dei concedenti salvo il deterioramento d'uso.

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Art. 4 - AMMISSIONE A SOCIO DELL'A.R.I

L'ammissione a socio dell'Associazione avviene secondo il disposto dell'art. 9 dello Statuto sociale, con riferimento inoltre al dettato degli art. 6 e 7
All'atto della presentazione della domanda di ammissione, che deve avvenire attraverso la Sezione competente, il Consiglio Direttivo di Sezione, dopo aver reso pubblico ai Soci aderenti alla Sezione il nome del richiedente, curerà l'inoltro della documentazione alla sede centrale, accompagnata dal proprio parere.

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Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI ADERENTI ALLA SEZIONE

I soci A.R.I. in regola con il versamento delle quote sociali, che aderiscono al sodalizio hanno diritto:

  1. A prendere parte, se soci effettivi, alle votazioni sia in Assemblea di Sezione, sia per referendum.
  2. A dichiarare la propria opposizione motivata all'ammissione di nuovi soci o alla permanenza nell'Associazione di persone prive dei necessari requisiti o che tenga comportamenti contrari alle disposizioni statutarie o regolamentari.
  3. Ad usufruire di tutte le facilitazioni che la Sezione pone a loro disposizione.

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Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del socio dall'A.R.I. sono regolati dalle norme statutarie (Art. 12 lett. a e lett. b) ed hanno effetto anche per la Sezione di appartenenza.

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Art. 7 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

  1. L'Assemblea di Sezione
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Sindaco

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Art. 8 - COMPOSIZIONE

Le Assemblee di Sezione possono essere ordinarie o straordinarie.
Esse sono composte da tutti i Soci aderenti alla Sezione in regola con il versamento delle quote sociali. Il diritto al voto è riservato ai soli Soci A.R.I. effettivi.
L'Assemblea è valida se è presente il Presidente o il Vice Presidente.

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Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il 31 gennaio.

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Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

  1. Su delibera del Consiglio Direttivo.
  2. Su richiesta motivata del Sindaco.
  3. Per richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

In tali ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

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Art. 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data e l'ora in cui saranno tenute le Assemblee.
L'avviso di convocazione delle Assemblee, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente a tutti gli aventi diritto al voto con anticipo di almeno venti giorni sulla data di convocazione.

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Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea ordinaria dovranno figurare all'ordine del giorno e saranno sottoposti ad approvazione:

  1. Relazione del Presidente sull'andamento generale della Sezione.
  2. Relazione del Sindaco sulla gestione economica.
  3. Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario trascorso.
  4. Bilancio preventivo dell'anno entrante.
  5. Gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo o dal Sindaco.

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Art. 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti per referendum personale e diretto fra i Soci aderenti alla Sezione, che godono di tutti i diritti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per altre due volte per un totale di nove anni.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri:

  1. Il Presidente.
  2. Il Vice Presidente.
  3. Il Segretario/Cassiere.

Tutte le cariche consigliari sono gratuite, salvo rimborso delle spese per incarichi particolari, il cui ammontare massimo deve essere stabilito contemporaneamente al conferimento dell'incarico.

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Art. 14 - ELEZIONI

La richiesta di candidatura deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea da parte dei Soci aventi diritto di voto.
Il Sindaco firma e invia la scheda di votazione a tutti gli aventi diritto al voto, secondo l'elenco trasmesso alla Sezione dalla Segreteria Generale dell'A.R.I., con le modalità di votazione e l'elenco dei candidati. La scheda può essere consegnata personalmente in assemblea alla Commissione Elettorale o inviata per posta alla Sezione.
In nessun caso il voto può essere delegato.
In Assemblea la Commissione Elettorale procede pubblicamente allo spoglio delle schede pervenute e redige il verbale di referendum nel quale devono essere indicati:

  1. Il numero delle schede inviate ai Soci.
  2. Il numero delle schede pervenute.
  3. Il numero delle schede valide.
  4. Il numero delle schede nulle.
  5. Il numero delle schede bianche.
  6. Il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato.
  7. Il nome dei candidati eletti.

Con la consegna al neo Sindaco del suddetto verbale la Commissione Elettorale si scioglie.
Il Consiglio Direttivo così eletto, entro dieci giorni dalla data dello scrutinio, provvede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario ed alla distribuzione degli incarichi, alla presenza del Sindaco.
Il neo Segretario riceve dal Sindaco il verbale di referendum, lo completa con l'indicazione delle cariche attribuite ai membri del Consiglio Direttivo, ne affigge una copia alla bacheca di Sezione e invia altra copia alla Segreteria Regionale insieme a due copie, accuratamente compilate, del modulo prestampato fornito dal C.R.L.
Uguali copie del modulo prestampato devono essere inviate alla Segreteria Generale qualora nel triennio vi siano variazioni nelle cariche sociali.

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Art. 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno ogni sessanta giorni previa comunicazione del Presidente a tutti i consiglieri della data e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi con preavviso di almeno dieci giorni.
Uguale avviso deve essere comunicato al Sindaco che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con diritto di opposizione da inserirsi a verbale, per le deliberazioni contro lo Statuto Sociale, i Regolamenti e le procedure da seguire.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i coordinatori delle varie attività di Sezione, se nominati, qualora si discutano argomenti inerenti alle attività relative.

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Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Statuto o Regolamento non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea di Sezione.
Il Consiglio Direttivo esprime parere sulla domanda di ammissione di nuovi Soci. Nomina i coordinatori delle attività di Sezione ed è direttamente responsabile del loro operato di fronte all'Assemblea, operato che dovrà essere conforme alle norme regolamentari.
In caso di sostituzione di un coordinatore per qualsiasi motivo, il nuovo incaricato decadrà allo scadere del triennio in corso.

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Art. 17 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Sono valide le riunioni con la partecipazione di quattro consiglieri.
Ogni riunione deve essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.
Eccezionalmente, qualora dovessero essere adottate deliberazioni improrogabili, la riunione del Consiglio Direttivo potrà essere presieduta dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa.
Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto di chi presiede, in caso di parità.

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Art. 18 - VACANZA DEI CONSIGLIERI

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o due membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri restanti possono provvedere a surrogarli con i primi dei non eletti. La surroga è ammessa solo per un massimo di due Consiglieri durante il triennio di incarico del Consiglio Direttivo.
La variazione dovrà essere resa nota mediante affissione di comunicato alla bacheca di Sezione e deve esserne data notizia alla Segreteria Regionale con invio di due copie del modulo prestampato di cui sopra.
In caso di ulteriore vacanza o qualora non si voglia provvedere alla surroga, il Sindaco indirà le elezioni per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto.
Per gravi motivi i componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico dal C.R.L. che nominerà un commissario per dirigere la Sezione fino all'esito di nuove elezioni.

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Art. 19 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il libro delle adunanze e deliberazioni, con pagine numerate progressivamente, prima di essere messo in uso dovrà essere firmato in ogni pagina dal sindaco.
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo ovvero dell'Assemblea Generale, dovrà essere formato un sintetico processo verbale, con chiara indicazione del tipo di riunione, data ora in cui si è tenuta nonché con il numero degli intervenuti.
Per ogni deliberazione dovrà essere indicato il numero di voti riportati suddivisi in favorevoli, contrari ed astenuti.
Il verbale dovrà essere firmato dal redattore e da chi ha presieduto la riunione.
Dovrà inoltre apparire chiaramente il riferimento alla documentazione riguardante la riunione, che sarà conservata a parte.
Tutti i documenti riguardanti la riunione, compresa, se opportuna, la trascrizione completa dei vari interventi con i nomi dei favorevoli per ogni singola votazione, con tutti gli allegati che si riferiscono alla riunione, saranno riuniti in fascicolo, numerato in modo progressivo con l'elenco dei documenti che lo compongono e l'indicazione della riunione alla quale si riferiscono, firmato dal sindaco.
I fascicoli saranno conservati in apposito faldone nel quale sarà inserita, con uguale modalità, copia di tutti i documenti relativi alle elezioni di cui all'art. 14, ad esclusione delle schede, che dovranno comunque essere conservate.

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Art. 20 - REGISTRO DI CASSA E REGISTRO INVENTARIO

Il registro di cassa, con pagine numerate progressivamente, prima di essere messo in uso dovrà essere firmato in ogni pagina dal sindaco.
In esso saranno annotati tutti i movimenti contabili in entrata ed uscita.
Il registro inventario con pagine numerate progressivamente, prima di essere messo in uso dovrà essere firmato in ogni sua pagina dal sindaco.
In esso saranno annotati tutti i beni di proprietà della sezione.
Dovrà essere tenuto sempre aggiornato.

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Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La sezione può tenere, se lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività altri libri sociali.

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Art. 22 - ELEZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco è eletto, con le stesse modalità e contestualmente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Come i Consiglieri, il Sindaco dura in carica tre anni e può essere rieletto.
I candidati alla carica di Sindaco dovranno avere almeno dieci anni continui di anzianità associativa e mai aver subito sanzioni disciplinari.
La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia nazionale sia periferica.
La carica del Sindaco è assolutamente non retribuita, salvo il rimborso delle spese quando non altrimenti erogato.
Il conteggio degli anni alla carica di Sindaco non è comulabile con quella di consigliere e viceversa.

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Art. 23 - POTERI

Il Sindaco ha facoltà di controllo e di opposizione su ogni atto, documento o altro relativo alla vita di Sezione e deve assicurare che ogni azione degli organi di Sezione non sia in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le norme di legge vigenti.
Ha diritto di opposizione sui lavori di assemblee o riunioni alla quali egli partecipi.
Ha diritto di prendere contatto con altri colleghi, ad ogni livello, per chiarimenti e spiegazioni.
Può chiedere la convocazione di Assemblee Straordinarie cui relazionerà sui motivi della richiesta.
Denunzia ogni irregolarità riscontrata ai competenti organi associativi fino a giungere alla denunzia del Consiglio Direttivo di Sezione al Collegio Sindacale del C.R.L.
Controlla e certifica i rendiconti economici della Sezione.

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Art. 24 - VACANZA DEL SINDACO

Qualora per qualsiasi motivo la carica di Sindaco risulti vacante durante il periodo di mandato, subentra in carica il primo dei non eletti, che conserva la carica per il resto del triennio in corso.
Se ciò non è possibile deve essere convocata un'Assemblea Straordinaria che elegga una commissione elettorale di tre membri scelti tra i soci aventi tutti i diritti i quali provvederà ad indire il referendum per l'elezione di un nuovo Sindaco.
Il membro di tale commissione con la maggiore anzianità associativa assumerà le funzioni di Sindaco di Sezione fino a quando non sarà proclamata l'elezione del nuovo Sindaco. A quel momento la commissione elettorale sarà sciolta.
L'elezione del nuovo Sindaco avverrà con le modalità indicate all'art. 14.
Il Sindaco così eletto rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

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Art. 25 - GRATUITÀ DI CARICHE ED INCARICHI

Similmente a quanto disposto all'art. 13 per il Consiglio Direttivo ed all'art. 22 per il Sindaco, ogni altra carica od incarico sono assolutamente gratuiti.
Possono essere erogati rimborsi spese in particolari casi, il cui ammontare deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico dell'organo conferente.

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Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Le votazioni avvengono per Referendum o in Assemblea.

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Art. 27 - VOTAZIONI PER REFERENDUM O IN ASSEMBLEA

Le votazioni per referendum per eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il sindaco avvengono secondo il disposto degli art. 14-18-22-24.
Possono essere indette altre votazioni per referendum su decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea qualora si debbano prendere decisioni vitali per la Sezione, come ad esempio lo scioglimento della Sezione sebbene non si siano verificate le condizioni previste dall'art 10 del C.R.L.
Tutte le altre delibere possono essere prese in Assemblea.
Le votazioni per referendum per eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il sindaco avvengono secondo il disposto degli art. 14-18-22-24.
Possono essere indette altre votazioni per referendum su decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea qualora si debbano prendere decisioni vitali per la Sezione, come ad esempio lo scioglimento della Sezione sebbene non si siano verificatele condizioni previste dall'art. 10 del C.R.L.
Tutte le altre delibere possono essere prese in Assemblea.

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Art. 28 - VOTAZIONI PER REFERENDUM

In caso di referendum gli aventi diritto al voto posso inviare la scheda alla Sezione a mezzo posta o consegnarla personalmente a mano.
Le schede inviate a mezzo posta saranno valide se pervenute entro il giorno dell'Assemblea.
Il diritto di voto per referendum non può essere delegato.

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Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità delle votazioni per referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio e controlla le operazioni di scrutinio in Assemblea eseguite da due scrutatori nominati in apertura dell'Assemblea stessa tra gli aventi diritto al voto che non ricoprano cariche sociali.
Di ogni referendum deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal sindaco.
Il Segretario della sezione provvederà ad affiggere nella bacheca della sezione copia di detto verbale e ad inviarne copia alla Segreteria del C.R.L.

[inizio pagina]

Art. 30 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE E DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea è valida e può deliberare quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, da fissarsi per il giorno successivo rispetto alla prima, l'Assemblea è valida purché siano presenti almeno il 30% (trenta) degli aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza semplice di voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
È ammessa la delega ad altro socio avente pieni diritti, ma il delegato non può avere più di 1 (una) delega.
I Soci deleganti si considerano presenti a tutti gli effetti.

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Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono normalmente presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente della Sezione ma l'Assemblea stessa può nominare un proprio Presidente tra i presenti che godono di tutti i diritti.
Il Segretario della Sezione redige il verbale e può chiamare a coadiuvarlo uno dei presenti avente tutti i diritti.
In assenza del Segretario della Sezione il Presidente dell' Assemblea può nominare uno dei presenti avente tutti i diritti a fungere da Segretario.

[inizio pagina]

Art. 32 - VERBALI DELLE RIUNIONI

Come indicato nei precedenti articoli per ogni riunione deve essere steso un processo verbale. Ad esclusione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, copia di tutti gli altri verbali deve essere trasmessa dal Segretario di Sezione alla Segreteria del C.R.L.

[inizio pagina]

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione deve assicurarsi che sia stata inviata copia alla Segreteria del C.R.L. dei verbali e degli eventuali relativi documenti entro dieci giorni dalla tenuta di assemblee o di votazioni per referendum di qualsiasi tipo.

[inizio pagina]

Art. 34 - RAPPRESENTANZA E FIRMA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha potere di rappresentanza e firma per la Sezione nei confronti dei Soci, del Comitato Regionale, della Sede Centrale dell'A.R.I. e dei terzi.
Gli atti di ordinaria amministrazione posso essere sottoscritti dal Vice Presidente o dal Segretario di Sezione.
Il Presidente è membro di diritto del C.R.L. come disposto dall'art. 5 delle Norme Regolamentari del medesimo C.R.L.
Il Vice Presidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di sua indisponibilità.
Anch'egli, insieme con il Presidente, è membro del C.R.L. come da art. 5 delle Norme Regolamentari predette.
In caso di indisponibilità del Presidente o del Vice Presidente, questi hanno la facoltà di delegare un Socio a rappresentarli.

[inizio pagina]

Art. 35 - SEGRETARIO CASSIERE

Il Segretario ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Provvede all'approvvigionamento del materiale di cancelleria ed alle spese postali per il funzionamento della Sezione.
Cura la stesura dei processi verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli insieme con chi le ha presiedute.
Tiene aggiornati tutti i libri sociali di cui agli art. 19-20-21.
Nella sua funzione di Cassiere tiene il Registro di Cassa e conserva la relativa documentazione rispondendone al Sindaco.
Può essere delegato alla firma sul conto corrente bancario o postale.

[inizio pagina]

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Soci A.R.I. aderenti alla Sezione ed entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del C.R.L.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla Statuto dell'A.R.I., suo Regolamento Applicativo e del Regolamento del C.R.L.
Del presente regolamento deve essere resa disponibile copia a tutti gli aderenti alla Sezione.

[inizio pagina]

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci della Sezione che fossero imputabili di gravi colpe nei confronti della Sezione o dell'Associazione possono essere deferiti dal Consiglio Direttivo di Sezione, con apposita motivata deliberazione, al Consiglio di Presidenza del C.R.L., il quale, dopo avere accertato i fatti contestati e, se del caso, ascoltato gli interessati, può promuovere presso il Consiglio Nazionale A.R.I. il procedimento di sospensione o di esclusione previsto dagli art. 12 e 13 dello Statuto dell'A.R.I.

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Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

La Sezione è sciolta quando il numero dei soci è inferiore a 15 (quindici) soci effettivi.
In tal caso il Consiglio Direttivo di Sezione in carica chiederà al Consiglio di Presidenza del C.R.L. la nomina di un Commissario Liquidatore e cesserà dalle sue funzioni.
Parimenti si comporterà il Consiglio Direttivo qualora sia deliberato lo scioglimento della sezione in forza del precedente art. 25.
In caso di gravi mancanze della maggior parte dei Soci o del Consiglio Direttivo di Sezione, lo scioglimento può essere disposto dal C.R.L., che nominerà un Commissario Liquidatore con cessazione di tutte le funzioni degli organi di Sezione.
A seguito dello scioglimento i beni posseduti dalla Sezione passeranno alla sede centrale dell'A.R.I. con esclusione di qualsiasi divisione parziale o totale fra i Soci già aderenti alla disciolta Sezione.

[inizio pagina]


VERBALE DI APPROVAZIONE


Questo Regolamento è stato discusso ed approvato all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria del 09 Marzo 1999, ove erano presenti 39 Soci con diritto di voto.
Il Regolamento è parte integrante del verbale scritto nel Libro dei Verbali della Sezione di Sanremo.



Presidente di Assemblea I1OCQ Carlo Solerio
Relatori I1YX Giovanni Carlo
    " I1BAY Attilio Sacco
Verbalizzante I1COB Roberto Comboni

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